Art. 2.
(Autorità competenti locali).

      1. Nel rispetto delle loro competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità territorialmente preposte, nel territorio di competenza, alle attività tecnico-scientifiche, amministrative e normative per l'agricoltura biologica.
      2. Il Ministero con proprio decreto individua l'autorità competente di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE) n. 1788/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001.